COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’ANAC DEL 16.11.2022 EFFETTI DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA SULLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Con il comunicato del 16 novembre u.s., l’ANAC si esprime sugli effetti derivanti dall’entrata in
vigore, avvenuta il 15 luglio u.s., del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) sulla qualificazione delle imprese.


L’Autorità ricostruisce l’origine storica dell’istituto del concordato con continuità aziendale, ricordando che il Codice dei contratti pubblici ha introdotto una deroga, alla regola dell’esclusione automatica, nei confronti degli operatori economici che hanno ottenuto l’ammissione al concordato con continuità aziendale.
Sul presupposto della corrispondenza tra quanto originariamente stabilito all’art. 186-bis della legge fallimentare (R.D. 267/1942) e il testo dell’articolo 95 del richiamato Codice della crisi di impresa, l’ANAC dichiara la persistenza del criterio binario - il quale ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura – con la conseguenza che l’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa non sembra determinare nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità e rimanendo valide le indicazioni in tal senso contenute nel Manuale per la qualificazione delle imprese.

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