L'istituto del subappalto, come noto, è stato recentemente oggetto di importanti interventi legislativi. Già il nuovo codice dei contratti pubblici, all'articolo 105, ha introdotto alcune rilevanti novità, quali l'introduzione del limite del subappalto al 30% dell’importo complessivo dell’affidamento, l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori già in sede di offerta, nonché la sottoposizione, anche per i subappaltatori, al regime delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del codice. Da ultimo, con la recentissima adozione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. "Decreto Sicurezza"), in vigore dal 5 ottobre 2018, il legislatore è intervenuto sotto il profilo penale, prevedendo pene più aspre per la fattispecie di subappalto non autorizzato di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646. In particolare, alla luce della novella legislativa, il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame passa dalla pena dell'arresto "da sei mesi ad un anno" a quella della "reclusione da uno a cinque anni" oltre che della multa. Tale modifica, peraltro, muta la natura del reato che da contravvenzione diviene delitto, con tutte le conseguenze che ne discendono (una fra tutte, l'impossibilità di estinguere il reato tramite oblazione). Per quanto attiene, invece, alla sanzione pecuniaria, l'ammontare della multa sarà calcolato in misura non superiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo per l’affidatario, e non superiore ad un terzo del predetto valore per il subappaltatore non autorizzato.

Decreto Sicurezza

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